Il commento alla sentenza della Corte di Cassazione appare rilevante per un duplice ordine di motivi: attraverso l’attenta disamina della dottrina e della giurisprudenza formatasi nel corso degli anni sul tema dell’ambito temporale e degli oneri probatori gravanti sulle parti del contratto di trasporto di persone, si è potuto affermare che la Suprema Corte, con la pronuncia commentata, ha correttamente individuato l’ambito dell’applicazione temporale dell’art. 1681 c.c., con una indicazione, sebbene non tassativa, delle attività compiute dal passeggero che possono rientrare nella sfera di applicazione della norma; al contrario, i Giudici hanno errato nella ripartizione degli oneri probatori gravanti sui contraenti, in quanto hanno addossato al passeggero l’onere di provare la causa del danno
In ordine all'ambito temporale ed agli oneri probatori nel trasporto di persone ex art. 1681 c.c.
BADAGLIACCA, Marco
2004-01-01
Abstract
Il commento alla sentenza della Corte di Cassazione appare rilevante per un duplice ordine di motivi: attraverso l’attenta disamina della dottrina e della giurisprudenza formatasi nel corso degli anni sul tema dell’ambito temporale e degli oneri probatori gravanti sulle parti del contratto di trasporto di persone, si è potuto affermare che la Suprema Corte, con la pronuncia commentata, ha correttamente individuato l’ambito dell’applicazione temporale dell’art. 1681 c.c., con una indicazione, sebbene non tassativa, delle attività compiute dal passeggero che possono rientrare nella sfera di applicazione della norma; al contrario, i Giudici hanno errato nella ripartizione degli oneri probatori gravanti sui contraenti, in quanto hanno addossato al passeggero l’onere di provare la causa del dannoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.