Il saggio si incentra sull’analisi della disciplina delle verifiche da compiersi dagli amministratori ove i conferimenti “non in contanti” nella s.p.a. siano stati valutati secondo la modalità semplificata, senza perizia giurata (art. 2343 quater c.c. - versione originaria, vigente all’epoca di pubblicazione dell’articolo, come introdotta con d.lg. 142/2008 di trasposizione della Direttiva n. 2006/68/CE). Nel contributo si afferma che il sistema di valutazione senza perizia giurata non è destinato a combinarsi con il sistema ordinario dell’art. 2343 c.c. e della Direttiva n. 77/91/CEE (II Direttiva di armonizzazione del diritto delle società), perché il primo deroga al secondo: ogni volta in cui le verifiche mostrino come la valutazione semplificata debba considerarsi superata e/o non attendibile la legge impone il ritorno al sistema ordinario di valutazione. A questa conclusione si giunge pensando alla disciplina della valutazione senza perizia siccome: normativa eccezionale e di stretta applicazione – perché pensata dal legislatore comunitario della Direttiva n. 2006/68/CE come una facoltà degli Stati membri di derogare, in limitati e definiti casi, alla procedura ordinaria di valutazione, prevista dalla Direttiva n. 77/91/CEE –; normativa di arretramento della tutela reale (quella dell’art. 2343 c.c., che diviene residuale) a favore di una espansione della tutela obbligatoria – l’accresciuto rischio di sopravvalutazione “addebitabile” del conferimento essendo riequilibrato attraverso il sistema rimediale 1) della responsabilità degli amministratori, sia civile sia penale, nonché del socio conferente (sia verso la società, sia verso i consoci, sia verso i terzi), ed infine del valutatore (art. 2343 ter, comma 4, c.c.), 2) della rimozione degli amministratori dalla carica attraverso revoca per giusta causa, 3) del controllo giudiziale in caso di gravi irregolarità gestorie (art. 2409 c.c.); mentre la minusvalenza “tollerata” a stregua dell’art. 2343 quater c.c. può soltanto determinare l’attivazione della ordinaria disciplina di “conservazione” del capitale sociale (artt. 2446 – 2447 c.c.; art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.) –; normativa di semplificazione/accelerazione del procedimento costitutivo – assunto sorretto dalla regola secondo cui, fino alla conclusione delle verifiche e al deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori circa l’attendibilità della valutazione, sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede sociale le azioni tutte (e non soltanto quelle emesse a fronte del conferimento valutato senza perizia giurata, come invece previsto nel regime ordinario di valutazione: art. 2343, comma 3, ult. periodo, c.c.) –; la norma dell’art. 2343 quater, comma 4, deve essere collocata piuttosto sul piano di quella dell’art. 2331, comma 5, c.c. Lo studio analizza poi l’ampiezza e l’oggetto dei poteri di controllo degli amministratori; i requisiti dell’esperto valutatore (nella particolare ipotesi in cui la valutazione “semplificata” transiti per l’utilizzazione della relazione non giurata di quest’ultimo); le particolarità dell’attivazione delle verifiche in sede di aumento del capitale.

Le verifiche della valutazione semplificata del conferimento «non in contanti»

SALAMONE, Luigi
2010-01-01

Abstract

Il saggio si incentra sull’analisi della disciplina delle verifiche da compiersi dagli amministratori ove i conferimenti “non in contanti” nella s.p.a. siano stati valutati secondo la modalità semplificata, senza perizia giurata (art. 2343 quater c.c. - versione originaria, vigente all’epoca di pubblicazione dell’articolo, come introdotta con d.lg. 142/2008 di trasposizione della Direttiva n. 2006/68/CE). Nel contributo si afferma che il sistema di valutazione senza perizia giurata non è destinato a combinarsi con il sistema ordinario dell’art. 2343 c.c. e della Direttiva n. 77/91/CEE (II Direttiva di armonizzazione del diritto delle società), perché il primo deroga al secondo: ogni volta in cui le verifiche mostrino come la valutazione semplificata debba considerarsi superata e/o non attendibile la legge impone il ritorno al sistema ordinario di valutazione. A questa conclusione si giunge pensando alla disciplina della valutazione senza perizia siccome: normativa eccezionale e di stretta applicazione – perché pensata dal legislatore comunitario della Direttiva n. 2006/68/CE come una facoltà degli Stati membri di derogare, in limitati e definiti casi, alla procedura ordinaria di valutazione, prevista dalla Direttiva n. 77/91/CEE –; normativa di arretramento della tutela reale (quella dell’art. 2343 c.c., che diviene residuale) a favore di una espansione della tutela obbligatoria – l’accresciuto rischio di sopravvalutazione “addebitabile” del conferimento essendo riequilibrato attraverso il sistema rimediale 1) della responsabilità degli amministratori, sia civile sia penale, nonché del socio conferente (sia verso la società, sia verso i consoci, sia verso i terzi), ed infine del valutatore (art. 2343 ter, comma 4, c.c.), 2) della rimozione degli amministratori dalla carica attraverso revoca per giusta causa, 3) del controllo giudiziale in caso di gravi irregolarità gestorie (art. 2409 c.c.); mentre la minusvalenza “tollerata” a stregua dell’art. 2343 quater c.c. può soltanto determinare l’attivazione della ordinaria disciplina di “conservazione” del capitale sociale (artt. 2446 – 2447 c.c.; art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.) –; normativa di semplificazione/accelerazione del procedimento costitutivo – assunto sorretto dalla regola secondo cui, fino alla conclusione delle verifiche e al deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori circa l’attendibilità della valutazione, sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede sociale le azioni tutte (e non soltanto quelle emesse a fronte del conferimento valutato senza perizia giurata, come invece previsto nel regime ordinario di valutazione: art. 2343, comma 3, ult. periodo, c.c.) –; la norma dell’art. 2343 quater, comma 4, deve essere collocata piuttosto sul piano di quella dell’art. 2331, comma 5, c.c. Lo studio analizza poi l’ampiezza e l’oggetto dei poteri di controllo degli amministratori; i requisiti dell’esperto valutatore (nella particolare ipotesi in cui la valutazione “semplificata” transiti per l’utilizzazione della relazione non giurata di quest’ultimo); le particolarità dell’attivazione delle verifiche in sede di aumento del capitale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11580/9055
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