Il presente contributo è volto ad elaborare alcune riflessioni in ordine alla natura, alla portata e ai “limiti” della competenza di piena giurisdizione riconosciuta in capo agli organi giurisdizionali nell'ordinamento dell’Unione, con particolare attenzione all’ambito antitrust. Tale competenza configura una modalità di attuazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che trova espressione nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e corrisponde, nel diritto dell’Unione, all’art. 6 della CEDU. Lo scopo principale di una simile competenza è quello di integrare l’effettività del sindacato di legittimità svolto dal giudice dell’Unione in virtù dell’art. 263 TFUE, assicurando l’effetto utile di una sentenza che annulli una decisione delle Istituzioni dell’Unione che imponga una sanzione, così da garantire la più ampia soddisfazione in sede giurisdizionale alla posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, consentendo al giudice dell’Unione, per esigenza di economia procedurale, di concludere egli stesso il “procedimento”, senza dover rinviare a tal fine all’Istituzione competente. In tale contesto, l'indagine rivela però che questa competenza è soggetta ad alcuni limiti “intrinseci” ed “estrinseci”.

Portata e limiti della competenza di piena giurisdizione nell’ordinamento dell’Unione Europea

Piero De Luca
2018-01-01

Abstract

Il presente contributo è volto ad elaborare alcune riflessioni in ordine alla natura, alla portata e ai “limiti” della competenza di piena giurisdizione riconosciuta in capo agli organi giurisdizionali nell'ordinamento dell’Unione, con particolare attenzione all’ambito antitrust. Tale competenza configura una modalità di attuazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che trova espressione nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e corrisponde, nel diritto dell’Unione, all’art. 6 della CEDU. Lo scopo principale di una simile competenza è quello di integrare l’effettività del sindacato di legittimità svolto dal giudice dell’Unione in virtù dell’art. 263 TFUE, assicurando l’effetto utile di una sentenza che annulli una decisione delle Istituzioni dell’Unione che imponga una sanzione, così da garantire la più ampia soddisfazione in sede giurisdizionale alla posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, consentendo al giudice dell’Unione, per esigenza di economia procedurale, di concludere egli stesso il “procedimento”, senza dover rinviare a tal fine all’Istituzione competente. In tale contesto, l'indagine rivela però che questa competenza è soggetta ad alcuni limiti “intrinseci” ed “estrinseci”.
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