Il giudizio di appello garantisce, in linea di principio, il “controllo” sulla decisione di primo grado, sostituita, in caso di necessità di riforma conseguente alla accertata “ingiustizia” delle sue statuizioni, da una nuova pronuncia. Si evidenzia, così, la natura rescindente e, al contempo, rescissoria del mezzo di impugnazione, salvi i casi annullamento, tassativamente previsti dal legislatore, in cui il giudice d’appello si limita al giudizio rescindente, rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la fase rescissoria. In line con la evidenziata funzione di controllo, il giudizio di appello è tendenzialmente ispirato al principio del tantum devolutum quantum appellatum, anche se la legge prevede, per diversi temi, ampi spazi di cognizione officiosa, non esclusivamente in chiave di maggior favore per l’imputato. Rigorosi limiti sono posti, oltre che alla cognizione del giudice d’appello, anche agli elementi di giudizio utilizzabili per la decisione, coincidenti con quelli su cui si fonda la decisione di primo grado, salve le eccezionali ipotesi di rinnovazione, che consentono lo svolgimento di attività istruttoria nel giudizio di appello.

L'appello

DELLA MONICA, Giuseppe
2015-01-01

Abstract

Il giudizio di appello garantisce, in linea di principio, il “controllo” sulla decisione di primo grado, sostituita, in caso di necessità di riforma conseguente alla accertata “ingiustizia” delle sue statuizioni, da una nuova pronuncia. Si evidenzia, così, la natura rescindente e, al contempo, rescissoria del mezzo di impugnazione, salvi i casi annullamento, tassativamente previsti dal legislatore, in cui il giudice d’appello si limita al giudizio rescindente, rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la fase rescissoria. In line con la evidenziata funzione di controllo, il giudizio di appello è tendenzialmente ispirato al principio del tantum devolutum quantum appellatum, anche se la legge prevede, per diversi temi, ampi spazi di cognizione officiosa, non esclusivamente in chiave di maggior favore per l’imputato. Rigorosi limiti sono posti, oltre che alla cognizione del giudice d’appello, anche agli elementi di giudizio utilizzabili per la decisione, coincidenti con quelli su cui si fonda la decisione di primo grado, salve le eccezionali ipotesi di rinnovazione, che consentono lo svolgimento di attività istruttoria nel giudizio di appello.
2015
978-88-5981334-7
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