Il diritto utilizza il “tempo” come soglia di attribuzione di diritti e di doveri: la nascita, il compimento della maggiore età, a meno che non sia stabilita un’età diversa. Si acquista, per il codice, la capacità di compiere atti giuridici in modo svincolato dall’effettiva maturazione dello stesso soggetto. Il legislatore, fissa un’età ma assolutamente non prende in considerazione la maturazione del soggetto. Il criterio temporale realizza il passaggio dalla titolarità dei diritti al concreto esercizio degli stessi. Esistono ipotesi eccezionali poste dallo stesso legislatore che anticipano il possibile esercizio dei diritti: il minore emancipato, la capacità lavorativa del minore d’età, le dichiarazioni di volontà non negoziali, le dichiarazioni di giudizio e quelle di desiderio. Anche in queste ipotesi si generalizza l’astratto criterio temporale slegato da una effettiva e consapevole capacità di riflessione. Sarebbe auspicabile collegare le norme codicistiche con quelle costituzionali. Prendendo esempio dalla riforma in materia di filiazione (il riferimento è in particolar modo all’ascolto del minore) si avverte la necessità di consentire al minore d’età l’esercizio di quei diritti necessari per realizzare il pieno e libero sviluppo della sua personalità, riconsiderando tutte le soglie di età predeterminate dal legislatore in maniera rigida, valutando la capacità del soggetto di effettuare scelte e di porre comportamenti. Bisognerebbe, pertanto, guardare più che al “tempo legale” al tempo “reale”.

La soggettività giuridica tra "età legale" ed "età reale"

PORCELLI, Maria
2016-01-01

Abstract

Il diritto utilizza il “tempo” come soglia di attribuzione di diritti e di doveri: la nascita, il compimento della maggiore età, a meno che non sia stabilita un’età diversa. Si acquista, per il codice, la capacità di compiere atti giuridici in modo svincolato dall’effettiva maturazione dello stesso soggetto. Il legislatore, fissa un’età ma assolutamente non prende in considerazione la maturazione del soggetto. Il criterio temporale realizza il passaggio dalla titolarità dei diritti al concreto esercizio degli stessi. Esistono ipotesi eccezionali poste dallo stesso legislatore che anticipano il possibile esercizio dei diritti: il minore emancipato, la capacità lavorativa del minore d’età, le dichiarazioni di volontà non negoziali, le dichiarazioni di giudizio e quelle di desiderio. Anche in queste ipotesi si generalizza l’astratto criterio temporale slegato da una effettiva e consapevole capacità di riflessione. Sarebbe auspicabile collegare le norme codicistiche con quelle costituzionali. Prendendo esempio dalla riforma in materia di filiazione (il riferimento è in particolar modo all’ascolto del minore) si avverte la necessità di consentire al minore d’età l’esercizio di quei diritti necessari per realizzare il pieno e libero sviluppo della sua personalità, riconsiderando tutte le soglie di età predeterminate dal legislatore in maniera rigida, valutando la capacità del soggetto di effettuare scelte e di porre comportamenti. Bisognerebbe, pertanto, guardare più che al “tempo legale” al tempo “reale”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11580/58998
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