Il saggio analizza i “patrimoni destinati di tipo B”, di cui all’art. 2447 bis, comma 1, lett. b), c.c. e disciplinati dall’art. 2447 decies c.c. A dispetto della collocazione della disciplina, si tratta di un istituto di diritto delle obbligazioni, attratto al diritto societario per ragioni di ordine soggettivo (soltanto alla s.p.a. è accessibile tale disciplina). La disciplina è a misura non di uno specifico tipo di contratto, bensì di una classe di contratti la cui causa (finanziaria) leghi la remunerazione del finanziatore ai flussi di reddito generati dall’affare finanziato; tali flussi di cassa vengono imputati ad un regime di responsabilità patrimoniale distinto rispetto a quello ordinario del finanziato (associazione in partecipazione; finanza di progetto; cartolarizzazione di crediti; contratto misto di credito e partecipazione; leveraged financing; altre cause [es. prestiti “a tutto rischio”]). Il lavoro successivamente analizza la disciplina codicistica e fallimentare; in particolare, viene evidenziato il ruolo centrale della contabilità (di tipo numerario) ai fini della operatività della separazione patrimoniale (in ragione della “mobilità” dell’oggetto della medesima). A conclusione, viene avanzata una proposta di ricostruzione sistematica, nei termini di una separazione patrimoniale – cioè di una speciale disciplina della responsabilità patrimoniale – che assiste un’obbligazione restitutoria. Tale speciale disciplina potrebbe presentare affinità con quelle dell’art. 1923 c.c. (divieto di azioni esecutive e cautelari delle prestazioni assicurative dovute al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita) o – guardando ad esperienze straniere – del trust in funzione di garanzia, istituto che presso di noi suscita più di un dubbio di compatibilità sotto il profilo dell’art. 2744 c.c. È tuttavia sulla circolazione di questi modelli che bisogna riflettere, anziché alla garanzia flottante anglosassone (floating charge), oppure alla garanzia specifica (reale, benché su ricchezze future ed incerte), che pochissimo hanno in comune con la materia qui esaminata.

I "finanziamenti destinati" tra separazione patrimoniale e garanzia senza spossessamento

SALAMONE, Luigi
2006-01-01

Abstract

Il saggio analizza i “patrimoni destinati di tipo B”, di cui all’art. 2447 bis, comma 1, lett. b), c.c. e disciplinati dall’art. 2447 decies c.c. A dispetto della collocazione della disciplina, si tratta di un istituto di diritto delle obbligazioni, attratto al diritto societario per ragioni di ordine soggettivo (soltanto alla s.p.a. è accessibile tale disciplina). La disciplina è a misura non di uno specifico tipo di contratto, bensì di una classe di contratti la cui causa (finanziaria) leghi la remunerazione del finanziatore ai flussi di reddito generati dall’affare finanziato; tali flussi di cassa vengono imputati ad un regime di responsabilità patrimoniale distinto rispetto a quello ordinario del finanziato (associazione in partecipazione; finanza di progetto; cartolarizzazione di crediti; contratto misto di credito e partecipazione; leveraged financing; altre cause [es. prestiti “a tutto rischio”]). Il lavoro successivamente analizza la disciplina codicistica e fallimentare; in particolare, viene evidenziato il ruolo centrale della contabilità (di tipo numerario) ai fini della operatività della separazione patrimoniale (in ragione della “mobilità” dell’oggetto della medesima). A conclusione, viene avanzata una proposta di ricostruzione sistematica, nei termini di una separazione patrimoniale – cioè di una speciale disciplina della responsabilità patrimoniale – che assiste un’obbligazione restitutoria. Tale speciale disciplina potrebbe presentare affinità con quelle dell’art. 1923 c.c. (divieto di azioni esecutive e cautelari delle prestazioni assicurative dovute al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita) o – guardando ad esperienze straniere – del trust in funzione di garanzia, istituto che presso di noi suscita più di un dubbio di compatibilità sotto il profilo dell’art. 2744 c.c. È tuttavia sulla circolazione di questi modelli che bisogna riflettere, anziché alla garanzia flottante anglosassone (floating charge), oppure alla garanzia specifica (reale, benché su ricchezze future ed incerte), che pochissimo hanno in comune con la materia qui esaminata.
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