La tutela del patrimonio culturale subacqueo è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Comunità internazionale, sia attraverso l’adozione di rilevanti atti di soft law, ma soprattutto grazie all’approvazione della Convenzione Onu sul diritto del mare, firmata a Montego Bay nel 1982. L'elaborato in oggetto, dopo aver passato in rassegna i principi cardine della Convenzione, esaminati anche alla luce della recente disciplina prevista dalla Convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio subacqueo, esamina il generale dovere di protezione del patrimonio archeologico, con il riconoscimento della cosiddetta zona archeologica, avvalorandone l’indipendenza e l’autonomia rispetto alla zona contigua. Il lavoro procede poi nella ricerca di corrispondenza tra il potere di controllo dello Stato costiero sui beni archeologici e l'esistenza di una instant custom in materia, con ciò rivelandosi la funzione di sviluppo progressivo, insita nella norma, nonostante l'assenza di un'avvalorata prassi internazionale. Si profila, dunque, la nascita di un' innovativa fattispecie, riconducibile all'art. 25 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, con riguardo alle azioni necessitate, consistente nell'individuazione, nell'attuale fase di sviluppo del diritto internazionale, di un interesse particolarmente rilevante per l'intera Comunità, da rintracciarsi proprio nella protezione dei beni archeologici sommersi.

I poteri dello Stato costiero a tutela del patrimonio culturale sommerso nell'ambito della c.d. "zona archeologica"

SCALESE, Giancarlo
2009-01-01

Abstract

La tutela del patrimonio culturale subacqueo è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Comunità internazionale, sia attraverso l’adozione di rilevanti atti di soft law, ma soprattutto grazie all’approvazione della Convenzione Onu sul diritto del mare, firmata a Montego Bay nel 1982. L'elaborato in oggetto, dopo aver passato in rassegna i principi cardine della Convenzione, esaminati anche alla luce della recente disciplina prevista dalla Convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio subacqueo, esamina il generale dovere di protezione del patrimonio archeologico, con il riconoscimento della cosiddetta zona archeologica, avvalorandone l’indipendenza e l’autonomia rispetto alla zona contigua. Il lavoro procede poi nella ricerca di corrispondenza tra il potere di controllo dello Stato costiero sui beni archeologici e l'esistenza di una instant custom in materia, con ciò rivelandosi la funzione di sviluppo progressivo, insita nella norma, nonostante l'assenza di un'avvalorata prassi internazionale. Si profila, dunque, la nascita di un' innovativa fattispecie, riconducibile all'art. 25 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, con riguardo alle azioni necessitate, consistente nell'individuazione, nell'attuale fase di sviluppo del diritto internazionale, di un interesse particolarmente rilevante per l'intera Comunità, da rintracciarsi proprio nella protezione dei beni archeologici sommersi.
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