Il saggio analizza il rapporto tra azione risarcitoria e azione di annullamento nell'impostazione del codice del processo amministrativo adottato con il d.lgs 104/2010 sottoponendo ad analisi critica la disciplina legislativa sull'azione di condanna introdotta con l'art. 30 c.p.a. In particolare si propone una lettura del principio di effettività, quale declinazione del principio chiovendiano del ‘diritto ai diritti’, fondata sulla atipicità delle forme di tutela e sulla loro adeguatezza a risolvere il caso concreto, la cui principale implicazione consiste nel riconoscere al titolare del diritto «la scelta, tra quelli previsti o ammissibili, dello strumento più idoneo a soddisfare il proprio interesse ». Sotto tale profilo si evidenzia come la regola della pregiudizialità, seppur nella accezione proposta dal codice, urta con la tendenza evolutiva del giudizio amministrativo, supportata anche da una significativo contributo pretorio volto a valorizzare la variabilità e la gradualità delle azioni proponibili, nella misura in cui la pregiudizialità riconduce all’ordinaria diligenza il ricorso preventivo agli altri strumenti di protezione costringendo, perciò, il ricorrente ad adottare comportamenti che in concreto potrebbero risultare anche eccessivamente onerosi, sia in termini di tempi che di costi, rispetto alla tutela attesa.

La pregiudizialità amministrativa tra modelli processuali ed effettività della tutela

INTERLANDI, Margherita
2013-01-01

Abstract

Il saggio analizza il rapporto tra azione risarcitoria e azione di annullamento nell'impostazione del codice del processo amministrativo adottato con il d.lgs 104/2010 sottoponendo ad analisi critica la disciplina legislativa sull'azione di condanna introdotta con l'art. 30 c.p.a. In particolare si propone una lettura del principio di effettività, quale declinazione del principio chiovendiano del ‘diritto ai diritti’, fondata sulla atipicità delle forme di tutela e sulla loro adeguatezza a risolvere il caso concreto, la cui principale implicazione consiste nel riconoscere al titolare del diritto «la scelta, tra quelli previsti o ammissibili, dello strumento più idoneo a soddisfare il proprio interesse ». Sotto tale profilo si evidenzia come la regola della pregiudizialità, seppur nella accezione proposta dal codice, urta con la tendenza evolutiva del giudizio amministrativo, supportata anche da una significativo contributo pretorio volto a valorizzare la variabilità e la gradualità delle azioni proponibili, nella misura in cui la pregiudizialità riconduce all’ordinaria diligenza il ricorso preventivo agli altri strumenti di protezione costringendo, perciò, il ricorrente ad adottare comportamenti che in concreto potrebbero risultare anche eccessivamente onerosi, sia in termini di tempi che di costi, rispetto alla tutela attesa.
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