L’autore analizza le modifiche appostate dalla legge n. 92 del 2012 all’istituto del lavoro a progetto, il cui utilizzo viene circoscritto entro limiti più definiti e stringenti rispetto a quanto previsto nella normativa originaria del 2003. Il “giro di vite” viene realizzato attraverso l’eliminazione degli elementi alternativi del “programma o della fase di esso”, nonché mediante una più circoscritta definizione di “progetto”, anche attraverso un sistema di presunzioni legali. Al contempo, altre disposizioni sono volte a incrementare il tasso di tutela riconosciuta ai lavoratori a progetti “genuini”, nella prospettiva di ridurre il gap che li separa dai lavoratori subordinati. In tale prospettiva si possono leggere, da un lato, le modifiche introdotte in relazione al recesso dal rapporto di lavoro a progetto, e, dall’altro, le nuove disposizioni, che riconoscono al lavoratore a progetto la garanzia di un compenso minimo. Con riguardo poi alla finalità di “stanare” le false collaborazioni a progetto, viene previsto che, salvo prova contraria a carico del committente, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. Inoltre particolare attenzione viene dedicata alle modifiche relative all’apparato sanzionatorio, dove con norma di interpretazione autentica, si attribuisce il valore di presunzione assoluta all’ipotesi della mancata individuazione di uno specifico progetto, che viene ora univocamente a determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine, novità e modifiche vengono introdotte anche sul versante previdenziale, attraverso, rispettivamente, la previsione di una determinata indennità in caso di disoccupazione e l’innalzamento progressivo delle aliquote contributive per il lavoratore a progetto

Lavoro a progetto

PASSALACQUA, Pasquale
2012-01-01

Abstract

L’autore analizza le modifiche appostate dalla legge n. 92 del 2012 all’istituto del lavoro a progetto, il cui utilizzo viene circoscritto entro limiti più definiti e stringenti rispetto a quanto previsto nella normativa originaria del 2003. Il “giro di vite” viene realizzato attraverso l’eliminazione degli elementi alternativi del “programma o della fase di esso”, nonché mediante una più circoscritta definizione di “progetto”, anche attraverso un sistema di presunzioni legali. Al contempo, altre disposizioni sono volte a incrementare il tasso di tutela riconosciuta ai lavoratori a progetti “genuini”, nella prospettiva di ridurre il gap che li separa dai lavoratori subordinati. In tale prospettiva si possono leggere, da un lato, le modifiche introdotte in relazione al recesso dal rapporto di lavoro a progetto, e, dall’altro, le nuove disposizioni, che riconoscono al lavoratore a progetto la garanzia di un compenso minimo. Con riguardo poi alla finalità di “stanare” le false collaborazioni a progetto, viene previsto che, salvo prova contraria a carico del committente, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. Inoltre particolare attenzione viene dedicata alle modifiche relative all’apparato sanzionatorio, dove con norma di interpretazione autentica, si attribuisce il valore di presunzione assoluta all’ipotesi della mancata individuazione di uno specifico progetto, che viene ora univocamente a determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine, novità e modifiche vengono introdotte anche sul versante previdenziale, attraverso, rispettivamente, la previsione di una determinata indennità in caso di disoccupazione e l’innalzamento progressivo delle aliquote contributive per il lavoratore a progetto
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