Il contributo “L’articolato regime della pubblicità delle convenzioni matrimoniali” nel volume “Di alcune forme di pubblicità” descrive e analizza i due regimi sui quali poggia il sistema della pubblicità delle convenzioni matrimoniali ossia quello della trascrizione immobiliare previsto dall’art. 2647 .c.c. e quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio prevista dall’art. 162, ultimo comma c.c. e dall’art. 69, primo comma, lettera b del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 contenente disposizioni regolamentari sul nuovo Ordinamento dello Stato Civile. In particolare ci si sofferma sulla richiesta di segnalazione delle convenzioni matrimoniali nei registri immobiliari, oltre che a margine dell’atto di matrimonio e sull’individuazione del senso e dell’efficacia della doppia pubblicità, concludendo sulla preferibilità delle ragioni che ritengono la irrilevanza della trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali, qualificandola dunque come pubblicità notizia.

L'articolato regime della pubblicità delle convenzioni matrimoniali

VERDE, Camillo
2008-01-01

Abstract

Il contributo “L’articolato regime della pubblicità delle convenzioni matrimoniali” nel volume “Di alcune forme di pubblicità” descrive e analizza i due regimi sui quali poggia il sistema della pubblicità delle convenzioni matrimoniali ossia quello della trascrizione immobiliare previsto dall’art. 2647 .c.c. e quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio prevista dall’art. 162, ultimo comma c.c. e dall’art. 69, primo comma, lettera b del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 contenente disposizioni regolamentari sul nuovo Ordinamento dello Stato Civile. In particolare ci si sofferma sulla richiesta di segnalazione delle convenzioni matrimoniali nei registri immobiliari, oltre che a margine dell’atto di matrimonio e sull’individuazione del senso e dell’efficacia della doppia pubblicità, concludendo sulla preferibilità delle ragioni che ritengono la irrilevanza della trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali, qualificandola dunque come pubblicità notizia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11580/19927
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