Il quesito iniziale è: che posizione assume oggi il diritto aeronautico nel contesto variegato ed in continua evoluzione dei principi e delle fonti del diritto in genere e dei diritti speciali in specie? Più in particolare occorre chiedersi se il diritto aeronautico abbia maturato una sua autonomia; se soffra, come tutti i rami del diritto positivo, degli effetti della decodificazione; se sia sempre attuale la costruzione scientifica unitaria del diritto della navigazione marittima ed aerea del Maestro Scialoja da cui derivò il codice della navigazione italiano; se sia possibile, in fine, presagire uno sviluppo del diritto aereo in «separata sintonia» con il diritto marittimo più di quanto non sia stato fino ad ora, senza rinnegare o mitizzare la storia del diritto della navigazione e senza preconcetti nei confronti di quegli autori che per primi ne indicarono l’autonomia. Oggi, alla luce dell’internazionalizzazione, o meglio della globalizzazione, del diritto, delle politiche comunitarie, della perdita di centralità del diritto positivo nazionale e del conseguente processo di decodificazione nella società pluralista, sembra doveroso chiedersi se quegli studi abbandonati non contenevano i germi di un futuro scientifico ricco di frutti. Per rispondere però al quesito che oggi si ripropone sull’essenza del diritto aeronautico si è ripercorso il cammino del dato normativo ai diversi livelli internazionale, europeo, interno. Dall’assetto normativo appare chiaro che il processo di unificazione della disciplina del trasporto aereo nell’ambito del diritto aeronautico ha avuto un percorso diverso da quello relativo al diritto marittimo sia per i soggetti che vi hanno dato impulso (gli stati non gli operatori privati), sia – conseguentemente - per il metodo adottato (l’accordo non la consuetudine), sia ancora per i contenuti (a prevalente natura pubblicistica nel diritto aeronautico, a prevalente natura commerciale nel diritto marittimo), sia in fine per il diverso impulso dato dall’intervento Comunitario a livello regionale europeo con le politiche dei trasporti marittimi, aerei e delle relative infrastrutture (anche se queste ultime stentano ancora a produrre i loro effetti). La disamina della normativa e della dottrina sul trasporto aereo, però, attualizza vecchi problemi e impone una formulazione del tema nei seguenti termini: si potrà parlare di autonomia della materia aeronautica, se sarà possibile individuare autonomi principi altrimenti, ma finché questo non sarà accertato, rimarrà ferma l’unitarietà del diritto della navigazione. Poiché, però, l’autonomia e la specialità debbono ritenersi fondate piuttosto che su un criterio meramente tecnico, su un criterio storico sarà possibile, in virtù della dinamica tipica dei diritti speciali individuare accanto all’autonomia del diritto della navigazione anche una autonomia del diritto dei trasporti e del diritto aeronautico, sebbene intesa in termini più moderni, come accade per una rinnovata autonomia del diritto commerciale sostenuta da una parte autorevole della dottrina commercialista.

Il trasporto aereo tra diritto uniforme, politiche comunitarie e diritto interno.

XERRI, Alessandra
2011-01-01

Abstract

Il quesito iniziale è: che posizione assume oggi il diritto aeronautico nel contesto variegato ed in continua evoluzione dei principi e delle fonti del diritto in genere e dei diritti speciali in specie? Più in particolare occorre chiedersi se il diritto aeronautico abbia maturato una sua autonomia; se soffra, come tutti i rami del diritto positivo, degli effetti della decodificazione; se sia sempre attuale la costruzione scientifica unitaria del diritto della navigazione marittima ed aerea del Maestro Scialoja da cui derivò il codice della navigazione italiano; se sia possibile, in fine, presagire uno sviluppo del diritto aereo in «separata sintonia» con il diritto marittimo più di quanto non sia stato fino ad ora, senza rinnegare o mitizzare la storia del diritto della navigazione e senza preconcetti nei confronti di quegli autori che per primi ne indicarono l’autonomia. Oggi, alla luce dell’internazionalizzazione, o meglio della globalizzazione, del diritto, delle politiche comunitarie, della perdita di centralità del diritto positivo nazionale e del conseguente processo di decodificazione nella società pluralista, sembra doveroso chiedersi se quegli studi abbandonati non contenevano i germi di un futuro scientifico ricco di frutti. Per rispondere però al quesito che oggi si ripropone sull’essenza del diritto aeronautico si è ripercorso il cammino del dato normativo ai diversi livelli internazionale, europeo, interno. Dall’assetto normativo appare chiaro che il processo di unificazione della disciplina del trasporto aereo nell’ambito del diritto aeronautico ha avuto un percorso diverso da quello relativo al diritto marittimo sia per i soggetti che vi hanno dato impulso (gli stati non gli operatori privati), sia – conseguentemente - per il metodo adottato (l’accordo non la consuetudine), sia ancora per i contenuti (a prevalente natura pubblicistica nel diritto aeronautico, a prevalente natura commerciale nel diritto marittimo), sia in fine per il diverso impulso dato dall’intervento Comunitario a livello regionale europeo con le politiche dei trasporti marittimi, aerei e delle relative infrastrutture (anche se queste ultime stentano ancora a produrre i loro effetti). La disamina della normativa e della dottrina sul trasporto aereo, però, attualizza vecchi problemi e impone una formulazione del tema nei seguenti termini: si potrà parlare di autonomia della materia aeronautica, se sarà possibile individuare autonomi principi altrimenti, ma finché questo non sarà accertato, rimarrà ferma l’unitarietà del diritto della navigazione. Poiché, però, l’autonomia e la specialità debbono ritenersi fondate piuttosto che su un criterio meramente tecnico, su un criterio storico sarà possibile, in virtù della dinamica tipica dei diritti speciali individuare accanto all’autonomia del diritto della navigazione anche una autonomia del diritto dei trasporti e del diritto aeronautico, sebbene intesa in termini più moderni, come accade per una rinnovata autonomia del diritto commerciale sostenuta da una parte autorevole della dottrina commercialista.
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